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Decreto legge 14.08.2013, n. 93

Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province. (G.U. 16.08.2013, n. 191)

Capo I - Prevenzione e contrasto della violenza di genere

Art. 1 - Norme in materia di maltrattamenti, violenza sessuale e atti persecutori

1. All'articolo 61 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente numero:

"11-quinquies) l'avere, nei delitti non colposi contro la vita e l'incolumità individuale, contro la libertà personale nonché nel delitto di cui all'articolo 572, commesso il fatto in presenza o in danno di un minore di anni diciotto ovvero in danno di persona in stato di gravidanza.".

1-bis. Il secondo comma dell'articolo 572 del codice penale è abrogato.

1-ter. All'articolo 609-ter, primo comma, del codice penale, il numero 5) è sostituito dal seguente:

"5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, il tutore.".

2. All'articolo 609-ter, primo comma, del codice penale, dopo il numero 5-bis) sono aggiunti i seguenti:

"5-ter) nei confronti di donna in stato di gravidanza;

5-quater) nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa persona è o è stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza.".

2-bis. All'articolo 609-decies del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo le parole: "per il delitto previsto dall'articolo 609-quater" sono inserite le seguenti: "o per i delitti previsti dagli articoli 572 e 612-bis, se commessi in danno di un minorenne o da uno dei genitori di un minorenne in danno dell'altro genitore";

b) dopo il primo comma è inserito il seguente:

"Qualora riguardi taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609-ter e 612-bis,

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