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Accordo quadro PCM 01.08.2013, n. 83

Accordo quadro per la realizzazione di un'offerta di servizi educativi a favore di bambini dai due ai tre anni, volta a migliorare i raccordi tra nido e scuola dell'infanzia e a concorrere allo sviluppo territoriale dei servizi socio educativi 0-6 anni. Accordo ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lett. c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Art. 6 - Personale educativo

1. I gestori dei servizi procedono, di norma, alla conferma del personale educativo/docente impiegato in precedenza nei progetti educativi, al fine di valorizzare il processo di continuità della sperimentazione.

2. Per nuove assunzioni, da effettuarsi nei limiti delle risorse disponibili e dei vincoli previsti in materia di personale dalla legislazione vigente, è opportuno procedere prioritariamente alla scelta di personale educativo/docente con consolidata esperienza nei servizi per l'infanzia e/o con specifico titolo di studio (laurea in scienze dell'educazione o in scienze della formazione primaria).

3. Considerata la diversa natura dei soggetti gestori del servizio, in assenza di un profilo professionale unico di settore, il personale viene assunto con riferimento, per quanto applicabile, al CCNL del settore in cui è inserita la sezione primavera.

4. La determinazione della forma/tipologia del rapporto di lavoro per l'assunzione del personale è parte integrante dei progetti presentati dai gestori per la conferma o il nuovo accesso al finanziamento pubblico.

5. Per il personale impegnato nel servizio educativo delle sezioni primavera vengono predisposte a livello regionale/interregionale specifiche forme di aggiornamento.

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