IperTesto Unico IperTesto Unico

Nota MIUR 12.09.2012, prot. n. 6677

Anno scolastico 2012/2013 - Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A..

Con la presente nota si forniscono istruzioni e indicazioni operative in materia di attribuzione di supplenze al personale scolastico per l'a.s. 2012/13.

1 - Conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo

Anche per l'a.s. 2012/13 si richiamano le procedure, modalità operative e modelli organizzativi di cui è menzione in precedenti analoghe note circa i criteri per l'individuazione delle "scuole di riferimento" e dei requisiti che le stesse devono possedere così come la scelta di altre soluzioni ritenute praticabili in relazione ai diversi contesti.

Per quanto riguarda le deleghe compilate dagli aspiranti, disciplinate dall'art. 3, comma 2, del Regolamento adottato con DM n. 131 del 13 giugno 2007 , si ricorda che tali atti, sia se individuino una specifica persona, sia se rivolti, per l'accettazione preventiva, al dirigente responsabile delle operazioni, devono intendersi ugualmente validi sia nella fase di competenza degli Uffici territoriali degli U.S.R. che nella successiva fase di competenza dei dirigenti scolastici delle scuole di riferimento.

L'attribuzione delle supplenze in base allo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento avviene secondo le relative disposizioni dell'art. 3, comma 2, e seguenti del Regolamento.

Per le sanzioni connesse al mancato perfezionamento o risoluzione anticipata del rapporto di lavoro nel conferimento delle supplenze a livello provinciale trovano piena applicazione le disposizioni contenute nell'art. 8 del Regolamento che, al riguardo, con effetti relativi a tutto l'anno scolastico di riferimento, prevedono:

1 - la rinuncia ad una proposta di assunzione o l'assenza alla convocazione comportano la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle graduatorie ad esaurimento per il medesimo insegnamento;

2 - la mancata assunzione di servizio dopo l'accettazione, attuatasi anche tramite la presentazione di delega, comporta la perdita della

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.