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D.P.C.M. 27.09.2012

Regole tecniche per l'identificazione, anche in via telematica, del titolare della casella di posta elettronica certificata, ai sensi dell'articolo 65, comma 1, lettera c-bis), del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e successive modificazioni. (G.U. 18.12.2012, n. 294)

Art. 4 - Obblighi relativi ai Gestori

1. Il soggetto iscritto nell'elenco pubblico di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 68 del 2005 che intenda erogare il servizio PEC-ID si uniforma alle regole tecniche contenute nel presente decreto ed opera in qualità di Identity Provider per i Titolari delle caselle dallo stesso gestite.

2. L'Agenzia per l'Italia digitale gestisce, nell'ambito delle infrastrutture nazionali condivise del SPC, il Registro delle Identity Provider. A tale scopo, l'Agenzia per l'Italia digitale può utilizzare altri registri, da esso gestiti, che, forniscono un'analoga funzionalità. L'iscrizione nel Registro avviene secondo le modalità previste per il SPC dalla Commissione di cui all'art. 79 del CAD .

3. Le caratteristiche, i requisiti e le procedure tecnico-organizzative previsti per gli Identity Provider sono stabiliti dall'Agenzia per l'Italia digitale con apposita delibera.

4. Il Gestore aggiorna il manuale operativo di cui all'art. 23 del decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 2 novembre 2005, istituendo una specifica sezione contenente le procedure per l'identificazione dei Titolari nel rispetto delle presenti regole tecniche, nonché un'ulteriore sezione per le operazioni di gestione delle caselle PEC-ID.

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