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D.P.C.M. 18.09.2012

Definizione delle linee guida generali per l'individuazione dei criteri e delle metodologie per la costruzione di un sistema di indicatori ai fini della misurazione dei risultati attesi dai programmi di bilancio, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91. (G.U. 27.09.2012, n. 226)

Art. 6 - Tipologia di classificazione degli indicatori

1. Le tipologie di classificazione degli indicatori utilizzabili nel piano degli indicatori e dei risultati attesi sono indicate di seguito:

a) indicatori di realizzazione fisica: rappresentano il volume dei prodotti e dei servizi erogati;

b) indicatori di risultato (output): rappresentano l'esito del programma di spesa;

c) indicatori di impatto (outcome): esprimono l'impatto che il programma di spesa, insieme ad altri enti e a fattori esterni, produce sulla collettività e sul contesto. Tali indicatori sono caratterizzati da forti interdipendenze con fattori esogeni all'azione dell'amministrazione;

d) indicatori di realizzazione finanziaria: indicano l'avanzamento della spesa prevista per la realizzazione dell'obiettivo o dell'intervento. L'utilizzo di tale tipologia di indicatori deve avvenire in combinazione con altri indicatori di diverso tipo;

e) altre tipologie di indicatori che, in relazione alle peculiarità delle amministrazioni, esprimano il grado di raggiungimento dell'obiettivo.

2. Il piano individua, inoltre, specifiche azioni avviate dall'amministrazione per consolidare il sistema di indicatori di risultato disponibili.

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