D.M. Ministro dell'Economia e delle Finanze 12.09.2012
Formula iniziale
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)", in particolare l'art.1, comma 523, il quale nell'elencare le amministrazioni statali sottoposte ad un regime di limitazione delle assunzioni a tempo indeterminato, non comprende il comparto scuola;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)";
Visto l'art. 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 in tema di "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)" che esclude il comparto scuola dal blocco delle assunzioni, da cui deriva, in assenza di disposizioni normative diverse, l'inapplicabilità al medesimo comparto dei limiti assunzionali di cui alle disposizioni di legge richiamate, fermo restando l' assoggettamento alla specifica disciplina di settore e alla programmazione del fabbisogno corrispondente alle effettive esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica perseguiti;
Visto il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2008, n. 133 recante disposizioni urgenti per lo sviluppo, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, ed in particolare l'articolo 64 che reca disposizioni in materia di organizzazione scolastica;
Visto il dec
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