Decreto legge 13.09.2012, n. 158
Allegato 1 (Articolo 8, comma 15)-
Sezione 8 * "Fasce di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3 bis
8.1 Impianti di macellazione
Specie | Bovini, solipedi, ovicaprini, ratiti | Suini | Polli | Tacchini | Faraone | Anatre | Oche | Conigli | Selvaggina da penna |
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UGB | Numero CAPI | ||||||||
200 | 1.000 | 150.000 | 60.000 | 30.000 | 150.000 | 150.000 | 300.000 | 150.000 |
8.2 Impianti di sezionamento
- fino a 50 tonnellate annue per bovini, solipedi, ovicaprini, ratiti e avicunicoli;
- fino a 500 tonnellate annue per i suini;
8.3 Centri di lavorazione della selvaggina cacciata
- fino a 30 tonnellate annue;
8.4 Stabilimenti riconosciuti per la successiva lavorazione del latte crudo
- fino a 1000 tonnellate annue;
8.5 Lavorazione e trasformazione per l'immissione in commercio dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura
- fino a 100 tonnellate annue;
8.6 Stabilimenti non ricompresi nell'allegato IV sezione B del Regolamento CE n. 882/2004
- fascia produttiva annua A e B della sezione VI;
8.7 Stabilimenti di lavorazione del risone e del riso
- fino a 3.000 tonnellate.
* qualora vengano superati i quantitativi indicati si applicano le tariffe di cui all'allegato A, all'intero quantitativo.
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