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Decreto legge 13.09.2012, n. 158

Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute. (G.U. 13.09.2012, n. 214)

Allegato 1 (Articolo 8, comma 15)-

Sezione 8 * "Fasce di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3 bis

8.1 Impianti di macellazione

Specie Bovini, solipedi, ovicaprini, ratiti Suini Polli Tacchini Faraone Anatre Oche Conigli Selvaggina da penna
UGB Numero CAPI
200 1.000 150.000 60.000 30.000 150.000 150.000 300.000 150.000

8.2 Impianti di sezionamento

- fino a 50 tonnellate annue per bovini, solipedi, ovicaprini, ratiti e avicunicoli;

- fino a 500 tonnellate annue per i suini;

8.3 Centri di lavorazione della selvaggina cacciata

- fino a 30 tonnellate annue;

8.4 Stabilimenti riconosciuti per la successiva lavorazione del latte crudo

- fino a 1000 tonnellate annue;

8.5 Lavorazione e trasformazione per l'immissione in commercio dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura

- fino a 100 tonnellate annue;

8.6 Stabilimenti non ricompresi nell'allegato IV sezione B del Regolamento CE n. 882/2004

- fascia produttiva annua A e B della sezione VI;

8.7 Stabilimenti di lavorazione del risone e del riso

- fino a 3.000 tonnellate.

* qualora vengano superati i quantitativi indicati si applicano le tariffe di cui all'allegato A, all'intero quantitativo.

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