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Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 24.09.2012

Modifica del decreto 22 maggio 2012, recante "Modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazione, forniture e appalti da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nazionali". (G.U. 02.11.2012, n. 256)

Art. 1 - Modifiche al D.M. 22 maggio 2012

1. Al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 22 maggio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 21 giugno 2012, n. 143 recante "Modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazione, forniture e appalti da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nazionali", gli allegati 1, 1-bis, 2 e 2-bis sono sostituiti dagli allegati 1, 1-bis, 2 e 2-bis al presente decreto e sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 2, la parola "sessanta" è sostituita con la parola "trenta";

b) all'articolo 2, comma 4, aggiungere il seguente periodo: "In tal caso, l'eventuale cessione del credito potrà essere effettuata solo per l'importo corrispondente all'ammontare del credito indicato nella certificazione, decurtato delle somme relative all'accertata inadempienza."

c) all'articolo 2, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente "4-bis. Laddove previsto, il versamento di cui all'articolo 28-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, deve essere effettuato entro 12 mesi dal rilascio della certificazione.";

d) all'articolo 2, comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Tra i debiti di cui al periodo precedente non rientrano le somme dovute per cartelle di pagamento e atti di cui agli articoli 29 e 30 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.";

e) all'articolo 2, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente "5-bis. Ove l'importo certificato venga in parte utilizzato dal creditore, in compensazione con le somme dovute per cartelle di pagamento e atti di cui agli articoli 29 e 30 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122

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