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Messaggio INPS 02.10.2012, n. 15914

Versamento degli oneri relativi ai piani di ammortamento scaturiti da provvedimenti di riscatto e di ricongiunzione, nelle ipotesi di impossibilità per l'ente datore di lavoro di effettuare le trattenute sulle retribuzioni. Istruzioni per gli iscritti alle gestioni ex INPDAP.

Premessa

Con il presente messaggio si forniscono di seguito, al fine di assicurare l'unicità dei conseguenti adempimenti, indicazioni sulle modalità di versamento delle rate scaturenti da provvedimenti di riscatto ai fini pensionistici e ai fini previdenziali (TFS/TFR), nonché di ricongiunzione ai fini pensionistici, nelle seguenti casistiche:

- cessazione o sospensione dal servizio (es.: aspettativa non retribuita, sospensione cautelare, ecc.);

- incapienza - anche temporanea - delle retribuzioni (es.: part-time, assegno alimentare, ecc.)

- mobilità tra amministrazioni pubbliche, iscritte o meno alle gestioni ex INPDAP;

- cessazione dal servizio senza diritto a pensione prima della richiesta o dell'adozione dei provvedimenti di definizione degli oneri di riscatto o ricongiunzione ai fini pensionistici.

In presenza delle suddette casistiche, rilevano, ai presenti fini, quattro diverse fattispecie:

- autonoma prosecuzione del versamento;

- mancato versamento di rate;

- interruzione dei versamenti a seguito di formale dichiarazione in tal senso da parte dell'iscritto;

- successiva assunzione (a seguito di cessazione dal servizio) presso ente o azienda non iscritta alle gestioni ex Inpdap.

1. Cessazione o sospensione dal servizio

1.1 Riscatti ai fini pensionistici

Ferma restando la possibilità, in tutte le ipotesi di cessazione ovvero di sospensione dal servizio, di estinguere il residuo debito in unica soluzione, all'iscritto è data la possibilità di proseguire il versamento rateale con le seguenti modalità:

Autonoma prosecuzione del versamento: l'iscritto prosegue autonomamente il versamento, utilizzando il modello F24, attenendosi sia alle scadenze (il pagamento va effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di competenza della rata) che all'ammontare della rata del piano di ammortamento iniziale. Il codice versamento da utilizz

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