Decreto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 03.10.2012
Formula iniziale
Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti
di concerto con
Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
e
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze
Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante «Norme per l'edilizia scolastica» che, all'art. 3, individua le competenze degli Enti locali in materia;
Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. «legge obiettivo»), che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo;
Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001, ha autorizzato limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma ed ha previsto che, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, vengano individuati i soggetti autorizzati a contrarre mutui o ad effettuare altre operazioni finanziarie;
Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, e, in particolare, l'art. 80, comma 21, che ha previsto, nell'ambito del programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge n. 443/2001, la predisposizione - da parte del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca - di un «Piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici, con particolare riguardo a quelli insistenti nelle zone soggette a rischio sismico.»;
Vista la legge 30 ottobre 2008 n. 169 di conversione del decreto-legge 137/08 ed in particolare l'art. 7-bis per effetto del quale «a decorrere da
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