Decreto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 03.10.2012
1. Nei 45 giorni successivi alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, a pena di revoca del finanziamento gli Enti Aggiudicatori comunicano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per l'edilizia pubblica e gli interventi speciali l'interesse al finanziamento secondo l'allegato modello 1 specificando, tra l'altro, il nominativo del Responsabile del Procedimento o del dirigente competente dell'Ente Aggiudicatore, con i relativi recapiti.
2. Nei successivi 15 giorni il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base degli atti acquisiti, comunica all'Ente beneficiario l'avvenuta ricezione della comunicazione di interesse pervenute entro i termini stabiliti dal presente decreto.
3. Nei successivi 240 giorni l'Ente Aggiudicatore, utilizzando il modello 2, certifica la coerenza al programma del progetto definitivo regolarmente approvato relativo all'intervento da finanziare. In tale contesto si intendono come ammissibili le spese effettuate dopo l'emanazione del presente decreto subordinatamente alla verifica che le predette spese siano direttamente imputabili a lavori che rispettino le seguenti condizioni, contrassegnate con le lettere da «a» a «b»:
a. lavori da eseguire o spese da sostenere direttamente connesse ad interventi di adeguamento o miglioramento controllato con indicatore di rischio superiore a 0.65 ed alle finiture strettamente connesse.
b. lavori da eseguire o spese da sostenere direttamente connesse ad interventi che rientrano fra le tipologie previste dall'art. 3, comma 1, lett. b), c) e d) di cui al d.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001. Sono inoltre sono considerate ammissibili a finanziamento, per una quota non superiore al 75%, le opere che, rispettando le finalità del piano, sono des
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