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Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 08.10.2012

Manutenzione degli immobili utilizzati dalle pubbliche amministrazioni. (G.U. 20.12.2012, n. 296)

Art. 6 - Gestione e controllo degli appalti

1. I contratti di appalto stipulati dai Provveditorati per le opere pubbliche a seguito degli accordi quadro di cui all'art. 3, comma 1, del presente decreto, sono sottoposti al controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile della competente Ragioneria territoriale dello Stato, ai sensi delle disposizioni di cui al capo I, titolo II, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.

2. I Provveditorati per le opere pubbliche, a seguito dell'esito positivo dei controlli di cui al comma precedente, provvedono all'esecuzione degli interventi manutentivi. A tal fine, a valere sui fondi di cui all'art. 4, sono messe a disposizione del competente Provveditore per le opere pubbliche le risorse finanziarie, sulla base della documentazione relativa agli stati di avanzamento lavori, attraverso uno o più ordini di accreditamento, ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

I Provveditori per le opere pubbliche presentano il rendiconto delle spese effettuate alla competente Ragioneria territoriale dello Stato, che procederà al riscontro con le modalità indicate al capo II, titolo II, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.

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