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Decreto legge 18.10.2012, n. 179

Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese. (G.U. 19.10.2012, n. 245 - S.O. 194)

Sezione VIII - Assicurazioni, mutualità e mercato finanziario

Art. 24 bis - Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1:

1) dopo la lettera a) è inserita la seguente:

«a-bis) Patrimonio Bancoposta: il patrimonio destinato costituito da Poste ai sensi dell'articolo 2, commi da 17-octies a 17- undecies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, attraverso cui Poste esercita le attività di bancoposta come disciplinate dal presente decreto»;

2) alla lettera c), dopo le parole: «decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58» sono aggiunte le seguenti: «, e successive modificazioni e integrazioni;»;

3) alla lettera g), dopo la parola: «modulo» sono inserite le seguenti: «cartaceo o elettronico»;

b) all'articolo 2:

1) al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) prestazione di servizi di pagamento, comprese l'emissione di moneta elettronica e di altri di mezzi di pagamento, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f), numeri 4) e 5), del testo unico bancario»;

2) al comma 1, dopo la lettera f) sono aggiunte le seguenti:

«f-bis) servizio di riscossione di crediti;

f-ter) esercizio in via professionale del commercio di oro, per conto proprio o per conto terzi, secondo quanto disciplinato dalla legge 17 gennaio 2000, n. 7»;

3) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Poste può stabilire succursali negli altri Stati comunitari ed extracomunitari nonché esercitare le attività di bancoposta ammesse al mutuo riconoscimento in uno Stato comunitario sen

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