Decreto legge 10.10.2012, n. 174
Titolo II - Province e comuni
1. Per l'anno 2012 il termine del 30 settembre previsto dall'articolo 193, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è differito al 30 novembre 2012.
2. All'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Le formalità di cui al comma 1 possono essere eseguite su tutto il territorio nazionale con ogni strumento consentito dall'ordinamento e con destinazione del gettito dell'imposta alla Provincia ove ha sede legale o residenza il soggetto passivo, inteso come avente causa o intestatario del veicolo.»;
b) al comma 4, le parole: «di ciascuna provincia nel cui territorio sono state eseguite le relative formalità» sono sostituite dalle seguenti: «della provincia titolare del tributo ai sensi del comma 1-bis».
3. All'articolo 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 12-bis, ultimo periodo, le parole: «30 settembre» sono sostitute dalle seguenti: «31 ottobre»;
b) al comma 12-ter, ultimo periodo, le parole: «il 30 settembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di approvazione del modello di dichiarazione dell'imposta municipale propria e delle relative istruzioni».
4. In attesa del riordino della disciplina delle attività di gestione e
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