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Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 26.10.2012, n. 829

Risorse finanziarie per azioni formazione continua lavoratori.

Art. 4 -

1. Le Regioni provvedono a predisporre specifiche procedure ad evidenza pubblica nei cui ambito, oltre a quanto indicato nell'art. 2, si provvede: all'indicazione dei soggetti presentatori, attuatori e destinatari (imprese e lavoratori); all'indicazione delle modalità di selezione delle iniziative; al rispetto delle regole comunitarie in tema di aiuti di Stato (Regolamenti CE 1998/06 e 800/08).

2. Al fine di favorire processi di programmazione pluriennali territoriali nell'ambito della formazione continua, le Regioni - entro 24 mesi dalla pubblicazione del presente decreto - impegnano, con atti giuridicamente vincolanti, le risorse di cui all'art. 1 unitamente a quelle ripartite con il Decreto Direttoriale n. 78/Cont/V/11 per le finalità di cui ai precedenti artt. 2 e 3.

3. Per le erogazioni delle risorse, le Regioni trasmettono al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale per le politiche attive e passive del lavoro l'atto deliberativo dell'organo competente relativo agli impegni giuridicamente vincolanti.

4. Le erogazioni saranno così effettuate: il primo 50% delle risorse, al momento della trasmissione dell'atto deliberativo dell'organo competente relativo agli impegni giuridicamente vincolanti; il secondo 50%, all'invio dei dati di monitoraggio sulle attività realizzate che attestino il completamento degli interventi e la spesa complessiva effettuata.

5. Per le risorse destinate alle iniziative formative a domanda individuale, le Regioni trasmettono al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale per le politiche attive e passive del lavoro, l'atto deliberativo dell'organo competente relativo all'avvio delle specifiche procedure ad evidenza pubblica a seguito del quale si procede

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