Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 26.10.2012, n. 829
1. Le Regioni - nel confronto con le parti sociali, da realizzarsi secondo le procedure previste da ciascuna amministrazione - ripartiscono le risorse di cui all'art. 1, con priorità per i lavoratori delle piccole e medie imprese, come di seguito indicato:
a) Piani formativi di carattere aziendale, territoriale e settoriale;
b) Misure di sostegno al reddito per lavoratori disoccupati o a rischio di esclusione dal mercato del lavoro ai sensi dell'art. 9, comma 3-ter L. n. 236/93;
c) Voucher individuali con priorità per le seguenti categorie: lavoratori di qualsiasi impresa privata con età superiore ai 45 anni; lavoratori di qualsiasi impresa privata in possesso del solo titolo di licenza elementare o d'istruzione obbligatoria; giovani disoccupati con contratto di lavoro non rinnovato alla data del 31.12.11 per il reinserimento in azienda e il sostegno al reddito;
d) Interventi di formazione continua a supporto dello sviluppo dell'autoimprenditorialità;
e) Azioni e interventi volti al ricollocamento dei lavoratori percettori di ammortizzatori sociali nel periodo 2010-2012, anche eventualmente avvalendosi degli enti di formazione e/o organismi accreditati e/o autorizzati all'intermediazione tra domanda e offerta di lavoro.
2. Le attività formative previste dagli interventi di cui sopra potranno essere svolte, preferibilmente, in azienda.
3. Nel caso in cui l'intervento regionale riguardi un'azienda con sedi operative collocate anche in altre regioni gli interventi potranno essere rivolti anche ai lavoratori dipendenti delle sedi ubicate al di fuori dei confini del territorio regionale.
4. Ciascuna Regione può dare attuazione alle finalità di cui sopra anche attraverso bandi multi regionali previo accordo con le altre Regioni.
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