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Circolare Ministero dell'Economia e delle Finanze 22.10.2012, n. 30

Attuazione articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Limite massimo retributivo per emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le Pubbliche Amministrazioni statali.

1. Premessa

Il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" ha, tra l'altro, introdotto, all'articolo 23-ter, talune disposizioni in materia di trattamenti economici.

In particolare, il comma 1 del predetto articolo 23-ter prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, è definito il trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva, a carico delle finanze pubbliche, emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, stabilendo come parametro massimo di riferimento il trattamento economico del Primo Presidente della Corte di cassazione.

Il comma 2 del medesimo art. 23-ter stabilisce che il predetto personale, qualora chiamato all'esercizio di funzioni direttive, dirigenziali o equiparate presso Ministeri o enti pubblici nazionali, comprese le Autorità amministrative indipendenti, non può ricevere, nell'ipotesi in cui conservi il trattamento economico riconosciuto dall'amministrazione di appartenenza, più del 25 per cento dell'ammontare complessivo di tale trattamento a titolo di retribuzione o di indennità per l'incarico ricoperto, o anche soltanto per il rimborso delle spese.

Inoltre, il successivo comma 4 stabilisce che le risorse rinvenienti dall'applicazione delle predette misure devono essere annualmente versate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

2. DPCM attuativo dell'articolo 23-ter

Ai sensi del menzionato comma 1 dell'articolo 23-ter, è stato adottato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 2

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