Ordinanza MIUR 23.11.2012, n. 92
1. I direttori generali degli UU.ss.rr. responsabili della gestione del concorso, i rettori degli Atenei, i direttori delle istituzioni Afam verificano, prima che siano resi pubblici ai sensi del comma 4 i nominativi degli aspiranti alla nomina nelle commissioni, se ricorrano nei confronti rispettivamente dei dirigenti scolastici e tecnici, dei professori universitari, dei docenti Afam e dei docenti delle scuole, motivi di esclusione o cause di incompatibilità o di inopportunità di cui all'articolo 4 del Decreto. A tal fine accedono alle rispettive procedure informatiche e compiono la suddetta verifica a partire dal 13 e fino al 28 dicembre 2012. I dirigenti delle istituzioni scolastiche in cui prestano servizio i docenti aspiranti alla nomina segnalano ai predetti direttori generali, in tempo utile per compiere la verifica di cui sopra, eventuali motivi di esclusione o cause di incompatibilità o di inopportunità di cui all'articolo 4 del Decreto, supportati da idonea documentazione.
2. Al termine della procedura di presentazione della domanda i direttori generali di cui al comma 1 collocano gli aspiranti in distinti elenchi nominativi, due per ciascuna categoria degli stessi, a seconda che trattasi di personale in servizio ovvero collocato a riposo. Il personale in servizio è ulteriormente collocato in due distinti elenchi, a seconda che abbia dichiarato di voler essere esonerato dal servizio ovvero di voler rinunciare all'esonero stesso.
3. Gli elenchi nominativi degli aspiranti presidenti sono trasmessi, per la prescritta validazione:
a. al Cun, relativamente ai professori universitari ordinari e associati confermati;
b. al Cnam, relativamente ai docenti delle istituzioni Afam;
c. al Cnpi, relativamente ai dirigenti scolastici e tecnici.
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