Ordinanza MIUR 23.11.2012, n. 92
1. Le commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami a cattedre e a posti nella scuola dell'infanzia e del primo e secondo ciclo di istruzione sono composte tenendo conto dei requisiti previsti dal Decreto.
2. L'allegato A, parte integrante della presente ordinanza, dispone istruzioni specifiche per la formazione delle commissioni relative agli ambiti disciplinari di cui al decreto del Ministro 10 agosto 1998, n. 354 e successive modificazioni.
3. I presidenti delle commissioni giudicatrici sono scelti tra coloro che, in possesso dei requisiti prescritti dal Decreto, abbiano fatto domanda di inclusione negli elenchi validati:
a) per i professori universitari, dal Cun;
b) per i docenti Afam, dal Cnam;
c) per i dirigenti scolastici e i dirigenti tecnici, dal Cnpi.
4. I docenti componenti delle commissioni giudicatrici sono scelti tra coloro che, in possesso dei requisiti prescritti dal Decreto, abbiano fatto domanda di inclusione negli elenchi validati dai direttori generali degli UU.ss.rr.
5. I presidenti e i componenti delle commissioni giudicatrici sono scelti per sorteggio, secondo la procedura definita dall'articolo 4.
6. Qualora il numero dei concorrenti, presenti alle prove scritte, sia superiore alle 500 unità, la commissione è integrata, seguendo l'ordine di sorteggio, per ogni gruppo di 500 o frazione di 500, con altri tre componenti, di cui uno, nominato nell'ambito degli elenchi di cui al comma 3, svolge le funzioni di presidente. La commissione si articola quindi in due o più sottocommissioni. Il presidente della commissione originaria cura il coordinamento delle sottocommissioni costituite. A tal fine, la commissione
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