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Nota MIUR 29.11.2012, prot. n. 9107

Art. 15 della Legge 183/2011 ("Modifiche del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445).

Con riferimento alle modifiche introdotte all'art. 15 della legge 183/2011 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge di stabilità 2012)", alla disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive contenuta nel "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si segnala la direttiva della Presidenza del Consiglio n. 14 del 22 dicembre 2011, con particolare riguardo al punto c) riportato in nota (1).

La citata normativa introducendo alcune regole di seguito brevemente sintetizzate ha sostanzialmente inteso ribadire in maniera categorica che la pubblica amministrazione non deve richiedere carte ai cittadini nè farle girare da un ufficio all'altro.

- ogni ufficio della P.A. è obbligato a ricercare tutti i dati che già sono in possesso del complesso di enti ed uffici della pubblica amministrazione;

- l'interessato può richiedere certificati che attestino il suo stato o il possesso di certi requisiti, ma questi certificati non possono e non devono essere consegnati ad altri uffizi pubblici; essi servono solo per attestare stati o fatti ai privati;

- il funzionario della P.A. non può richiedere certificati nè può riceverli. Il violare questa norma significa commettere un illecito disciplinare;

- l'interessato per dimostrare alla P.A. il possesso dei richiesti requisiti deve semplicemente rendere o produrre una autocertificazione; se necessario il medesimo deve indicare elementi idonei a individuare l'ufficio pubblico presso cui si trovano le informazioni e i dati (ad. es. se dichiara di aver effettuato un certo versamento, deve indicare l'ufficio destinatario e la data del versamento);

- la P.A. può chiedere conferma dei dati indicati nell'autocertificazione presso gli uffici competenti;

- fanno eccezione a questa normativa i certifi

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