Legge 23.11.2012, n. 215
1. All'articolo 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-bis. Ai fini dell'applicazione della presente legge, i mezzi di informazione, nell'ambito delle trasmissioni per la comunicazione politica, sono tenuti al rispetto dei principi di cui all'articolo 51, primo comma, della Costituzione, per la promozione delle pari opportunità tra donne e uomini».
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