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Interpello 15.11.2012, n. 5

Art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni - risposta al quesito relativo alla valutazione del rischio stress lavoro-correlato, disciplinata dall'art. 28 c.1 e 1bis d.lgs. 81/08 e dalle indicazioni metodologiche deliberate in data 17.11.2010 dalla Commissione Consultiva Permanente per la salute e la sicurezza del lavoro.

Il CNOP ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione relativamente alla possibilità che il datore di lavoro, prima di intraprendere gli interventi correttivi finalizzati alla riduzione o eliminazione del rischio qualora nella valutazione del rischio stress lavoro-correlato, a seguito dell'esito della c.d. "valutazione preliminare", emerga un grado di rischio tale da richiedere un intervento correttivo ma non sia possibile determinare con ragionevole certezza quali misure possano essere adeguate, possa effettuare legittimamente ulteriori indagini, utilizzando anche alcuni strumenti citati per la c.d. "valutazione approfondita" al fine di raccogliere informazioni sulla "percezione soggettiva" dei lavoratori.

Al riguardo va premesso che l'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche e integrazioni, prevede che la valutazione dei rischi debba riguardare tutti i rischi da lavoro, "ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato". Il successivo comma 1-bis dell'articolo in commento dispone, di seguito, che la relativa valutazione dei rischio da stress lavoro-correlato è effettuata nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all'articolo 6 del D.Lgs. n. 81/2008, approvate da tale organismo in data 17 novembre 2010.

Le indicazioni in ultimo citate prevedono che la valutazione dello stress lavoro-correlato si svolga essenzialmente in due fasi, una necessaria (la c.d. "valutazione preliminare") ed una eventuale, la quale debba essere realizzata unicamente "nel caso in cui la valutazione preliminare riveli elementi di rischio da stress lavoro-correlato e le misure di correzione adottate a seguito della stessa si rivelino inefficaci ".

Più nel dettaglio, proseguono le indicazioni, "ove dalla valutazione preliminare non emergano elementi di rischio da st

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