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D.M. MIUR 30.11.2012, n. 93

Definizione delle modalità di accreditamento delle sedi di tirocinio. (G.U. 14.12.2012, n. 291)

Art. 5 - Candidature

1. La candidatura all'inclusione nell'elenco di cui all'art. 2 è presentata all'USR dal direttore dell'istituzione, congiuntamente al legale rappresentante nel caso di istituzioni scolastiche paritarie.

2. Le candidature sono corredate dalla delibera di approvazione da parte del collegio docenti, dalla documentazione prevista dai bandi, attestante il possesso delle condizioni previste dal presente decreto e dei requisiti stabiliti dalla commissione, integrata da apposita relazione e dal piano di realizzazione e di svolgimento delle attività di tirocinio per le singole classi di concorso, e sono presentate, in formato telematico, dallo al 31 marzo di ciascun anno scolastico.

3. Il direttore dell'istituzione o un suo delegato assume il ruolo di responsabile delle attività di tirocinio che si svolgono presso il proprio istituto. Nel caso di reti, l'accordo individua le responsabilità.

4. Ai fini dell'espletamento di parte delle attività di tirocinio, le istituzioni scolastiche accreditate possono definire eventuali convenzioni con le strutture facenti parte del sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale in cui si realizzano i percorsi di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, anche qualora non accreditate ai sensi dell'art. 2.

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