D.I. Il Ministro del lavoro - Il Ministro della salute - Il Ministro dell'interno 30.11.2012
1. Ferma restando l'integrale applicazione dei principi in materia di valutazione dei rischi di cui agli articoli 17, 28 e 29 del D.Lgs. n. 81/2008, i datori di lavoro di imprese che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 29 comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008 secondo le disposizioni del documento approvato dalla Commissione in data 16 maggio 2012, allegato al presente decreto.
2. I datori di lavoro di imprese che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi, ai sensi dell'articolo 29, comma 6, del D.Lgs. n. 81/2008, secondo le disposizioni del documento approvato dalla Commissione in data 16 maggio 2012, allegato al presente decreto.
3. I datori di lavoro, nell'effettuare tale valutazione, utilizzano la modulistica allegata al presente decreto e quella successivamente pubblicata sul sito www.lavoro.gov.it. sezione "sicurezza nel lavoro".
4. Le disposizioni di cui agli articoli 17, 28 e 29 del D.Lgs. n. 81/2008 si considerano assolte in caso di adozione ed efficace attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto.
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