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Circolare INPS 26.11.2012, n. 133

Articolo 81, Decreto Legislativo n. 267/2000 - amministratori locali in aspettativa con onere del versamento in proprio della contribuzione a partire dal 1° gennaio 2008. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.

Premessa

Il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - nel disciplinare lo status degli amministratori locali:

- ha individuato (art. 77, c. 2) le figure di amministratori locali rientranti nel regime delle aspettative, dei permessi e delle indennità;

- ha previsto (art. 81) che gli amministratori elencati all'articolo 77, comma 2, se lavoratori dipendenti, possano essere collocati - a richiesta - in aspettativa non retribuita per l'intera durata del mandato;

- ha posto a carico delle Amministrazioni locali (art. 86, c. 1) gli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi previdenziali in favore di determinate figure di amministratori espressamente individuate, escludendo da tale regime i consiglieri dei comuni anche metropolitani, i consiglieri delle province ed i consiglieri delle comunità montane.

Per effetto di tale esclusione, pertanto, sui periodi di aspettativa fruita dai consiglieri ha continuato a trovare applicazione per i lavoratori privati il regime dell'accredito figurativo di cui all'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300 anche dopo l'emanazione del DLgs. n.267/2000 ovvero per i lavoratori iscritti alle Casse pensioni della Gestione ex INPDAP il regime contributivo contemplato dall'art. 2 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, che ha previsto il versamento da parte del datore di lavoro pubblico, con rimborso da parte dell'ente locale ove il lavoratore posto in aspettativa ha esercitato il mandato.

In materia di trattamento previdenziale degli amministratori locali è successivamente intervenuta la legge 24 dicembre 2007, n. 244 che, con l'articolo 2, comma24, ha modificato le disposizioni in materia di trattamento previdenziale degli amministratori locali di cui al DLgs. 18 agosto 2000, n. 267, con particolare riferimento al diverso regime previdenziale applicabile dal 1° gennaio 2008 agli amministratori locali che espletano il

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