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Circolare INPS 19.11.2012, n. 131

Gestione ex Inpdap. Presentazione e consultazione telematica in via esclusiva delle istanze per prestazioni pensionistiche previdenziali e posizione assicurativa in attuazione della Determinazione Presidenziale n. 95 del 30 maggio 2012.

1. Presentazione delle domande tramite canale telematico: entrata in vigore e regime transitorio

Con la Determinazione Presidenziale n. 95/2012, pubblicata nella GU n. 213, del 12 settembre 2012, si completa il percorso implementativo relativo al processo di telematizzazione delle richieste di prestazioni o di servizio, avviato dall'Istituto con circolari n. 169 del 2010 e n. 110 del 2011.

Ai fini dell'attuazione della suddetta Determinazione presidenziale, la presente Circolare si riferisce alle prestazioni o servizi della Gestione ex Inpdap.

A decorrere dal 12 gennaio 2013 opererà il regime dell'invio telematico in via esclusiva per le domande di:

- Pensione diretta di anzianità, anticipata, vecchiaia e inabilità;

- Ricongiunzioni ai sensi dell'art. 2 della legge n. 29/1979 e dell'art. 1 della legge n. 45/1990;

- Richieste di variazione della posizione assicurativa;

A decorrere dal 1° febbraio 2013 opererà il regime dell'invio telematico in via esclusiva per le domande di:

- pensione di privilegio;

- pensione diretta ordinaria in regime internazionale;

- pensione a carico dello stato estero;

- riscatto periodi ai fini del trattamento di fine servizio (TFS) e trattamento di fine rapporto (TFR) per gli iscritti alla gestione ex Inadel (dipendenti degli Enti locali e del Servizio sanitario nazionale).

A decorrere dal 4 marzo 2013 opererà il regime dell'invio telematico in via esclusiva per le domande di:

- ricongiunzione ai sensi dell'art. 6 della legge n. 29/1979; della legge n. 523/1954 e degli artt. 113 e 115 del DPR n. 1092/1973;

- costituzione della posizione assicurativa ai sensi della legge n. 322/1958 (esclusivamente per gli iscritti alla Cassa Stato cessati dal servizio senza diritto a pensione in data anteriore al 31 luglio 2010);

- liquidazione dell'indennità una tantum ai sensi dell'art. 42 del DPR n. 1092/1973;

- variazione individua

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