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Provvedimento Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 01.03.2012

Regolamento sul procedimento per la soluzione delle controversie ai sensi dell'art. 6, comma 7, lettera n), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. (G.U. 17.03.2012, n. 65)

Art. 5 - Istruttoria delle istanze presentate congiuntamente

1. Quando l'istanza è presentata congiuntamente, dalla stazione appaltante e da una o più parti interessate, l'Ufficio del precontenzioso apre il relativo procedimento, dandone formale comunicazione al/ai sottoscrittore/i dell'istanza e al/ai controinteressato/i chiaramente identificato/i nell'istanza stessa.

2. La comunicazione di cui al comma 1, contiene il nominativo del responsabile del procedimento e l'eventuale data fissata per l'audizione di cui all'art. 7.

3. L'Autorità, ove lo ritenga opportuno, con la comunicazione di avvio del procedimento, chiede alle parti interessate ulteriori informazioni e deduzioni sulla questione oggetto dell'istanza, fissando il termine di dieci giorni dalla data di ricezione della comunicazione per la presentazione delle stesse.

4. In caso di mancata partecipazione al contraddittorio orale e/o documentale di una delle parti interessate, l'Autorità valuterà la questione sulla base degli elementi di fatto in suo possesso.

5. Se nel corso dell'istruttoria viene presentato ricorso innanzi all'autorità giudiziaria, l'istanza diviene improcedibile.

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