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Provvedimento Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 01.03.2012

Regolamento sul procedimento per la soluzione delle controversie ai sensi dell'art. 6, comma 7, lettera n), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. (G.U. 17.03.2012, n. 65)

Art. 2 - Soggetti richiedenti

1. Il procedimento ha inizio su istanza di parte.

2. Possono presentare istanza di parere i seguenti soggetti:

- la stazione appaltante, in persona del soggetto legittimato ad esprimere all'esterno la volontà del richiedente;

- l'operatore economico, in persona del soggetto legittimato ad esprimere all'esterno la volontà del richiedente;

- i soggetti portatori di interessi pubblici o privati, nonché portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, in persona del soggetto legittimato ad esprimere all'esterno la volontà del richiedente.

3. L'istanza può essere presentata:

- congiuntamente dalla stazione appaltante e da una o più parti interessate;

- singolarmente da ognuno dei soggetti di cui al precedente comma.

4. Quando l'istanza è presentata congiuntamente, l'Autorità emana il parere relativamente a questioni concernenti gli affidamenti sotto soglia comunitaria e sopra soglia comunitaria insorte durante lo svolgimento delle procedure ad evidenza pubblica di cui al decreto legislativo n. 163/2006 e successive modifiche.

5. Quando l'istanza è presentata singolarmente, l'Autorità valuta la rilevanza della stessa ai fini dell'emanazione del parere, sulla base dei criteri indicati al successivo art. 6.

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