Provvedimento Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 01.03.2012
1. Il procedimento ha inizio su istanza di parte.
2. Possono presentare istanza di parere i seguenti soggetti:
- la stazione appaltante, in persona del soggetto legittimato ad esprimere all'esterno la volontà del richiedente;
- l'operatore economico, in persona del soggetto legittimato ad esprimere all'esterno la volontà del richiedente;
- i soggetti portatori di interessi pubblici o privati, nonché portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, in persona del soggetto legittimato ad esprimere all'esterno la volontà del richiedente.
3. L'istanza può essere presentata:
- congiuntamente dalla stazione appaltante e da una o più parti interessate;
- singolarmente da ognuno dei soggetti di cui al precedente comma.
4. Quando l'istanza è presentata congiuntamente, l'Autorità emana il parere relativamente a questioni concernenti gli affidamenti sotto soglia comunitaria e sopra soglia comunitaria insorte durante lo svolgimento delle procedure ad evidenza pubblica di cui al decreto legislativo n. 163/2006 e successive modifiche.
5. Quando l'istanza è presentata singolarmente, l'Autorità valuta la rilevanza della stessa ai fini dell'emanazione del parere, sulla base dei criteri indicati al successivo art. 6.
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