Legge 24.03.2012, n. 27
Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1
In vigore dal 25 marzo 2012
All'articolo 1:
al comma 1, alinea, dopo la parola: «convertito» sono inserite le seguenti: «, con modificazioni,»;
al comma 3, al primo periodo, dopo la parola: «convertito» sono inserite le seguenti: «, con modificazioni,»;
al comma 4, al primo periodo, le parole: «Le Regioni, le Provincie ed i Comuni» sono sostituite dalle seguenti: «I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni» e, al secondo periodo, dopo la parola: «convertito» sono inserite le seguenti: «, con modificazioni,»;
dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. All'articolo 3, comma 1, alinea, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 settembre 2012".
4-ter. All'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: "entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 settembre 2012"»;
al comma 5, le parole: «Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente articolo i servizi di trasporto di persone e cose su autoveicoli non di linea» sono sostituite dalle seguenti: «Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente articolo i servizi di trasporto pubblico di persone e cose non di linea».
L'articolo 2 è sostituito dal seguente:
«Art. 2 (Tribunale delle imprese). - 1. Al decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1:
1) la rubrica è sostituita dalla
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