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D.P.C.M. 23.03.2012

Limite massimo retributivo per emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni statali. (G.U. 16.04.2012, n. 89)

Formula iniziale

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto l'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Visto, in particolare, il comma 1 del predetto articolo 23-ter che demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la definizione del trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, di cui all'articolo l, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni, stabilendo come parametro massimo di riferimento il trattamento economico del Primo Presidente della Corte di cassazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 195, che emana il regolamento recante determinazione dei limiti massimi del trattamento economico onnicomprensivo a carico della finanza pubblica per i rapporti di lavoro dipendente o autonomo;

Visto l'articolo 1 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari;

Ritenuto di dover procedere in analogia, per evidenti motivi di uniformità, alla determinazione dei trattamenti economici dei Presidenti e dei componenti delle Autorità indipendenti, la cui retribuzione è oggi fissata con d.P.C.M. in misura superiore al tetto massimo consentito;

Decreta:

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