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Decreto legislativo 29.03.2012, n. 49

Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5. (G.U. 03.05.2012, n. 102)

Art. 10 - Programmazione finanziaria triennale del Ministero

1. Nell'ambito dell'attività di indirizzo e programmazione del sistema universitario, il Ministro individua con proprio decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e avente validità almeno triennale, le percentuali del FFO da ripartire in relazione al costo standard per studente, ai risultati della didattica, della ricerca, delle politiche di reclutamento e agli interventi perequativi ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

2. Il Ministero comunica annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze i risultati della programmazione triennale del sistema universitario relativi agli articoli di cui al presente decreto concernenti il monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica.

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