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C.M. MIUR 12.03.2012, n. 23

D.M. n. 22 del 12 marzo 2012 - Cessazioni dal servizio dal 1° settembre 2012. Trattamento di quiescenza - Indicazioni operative.

Si trasmette il D.M. di cui all'oggetto con cui viene stabilita la data entro la quale il personale della scuola può presentare domanda di cessazione dal servizio.

Con la recente circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2 del 8/3/2012 che si allega in copia, condivisa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, MEF e INPS - gestione ex INPDAP, sono state diramate le disposizioni interpretative delle nuova normativa pensionistica contenuta nell'art. 24 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con L. n. 214 del 22 dicembre 2011, con particolare riferimento ai limiti massimi per la permanenza in servizio nelle Pubbliche Amministrazioni.

Il succitato articolo ha modificato i requisiti di accesso al trattamento pensionistico facendo salvo però il diritto all'applicazione della previgente normativa per il personale che ne abbia maturato i previsti requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2011. La circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica chiarisce tra l'altro che il personale suddetto non può optare per l'applicazione dei nuovi limiti anagrafici (66 anni) pur cessando dal servizio dal 2012.

Si ricorda pertanto che, in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 6, lettera c), della legge n. 243/2004, come novellato dalla legge n. 247/2007, i requisiti necessari per l'accesso al trattamento di pensione di anzianità sono di 60 anni di età e 36 di contribuzione o 61 anni di età e 35 di contribuzione, purché maturati entro il 31 dicembre 2011.

Fermo restando il raggiungimento della quota 96, i requisiti minimi che inderogabilmente devono essere posseduti alla suddetta data, senza alcuna forma di arrotondamento, sono di 60 anni di età e 35 di contribuzione.

L'ulteriore anno eventualmente necessario per raggiungere la "quota 96" può essere ottenuto sommando ulteriori frazioni di

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