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Circolare INPS 14.03.2012, n. 37

Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come ulteriormente modificato dalla Legge 24 febbraio 2012 n. 14, di conversione con modificazioni del decreto legge 29 dicembre 2011 n. 216.- Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici e di trattamenti di fine servizio e fine rapporto per gli iscritti alle casse gestite dall'ex INPDAP.

1. Premessa

Nel Supplemento ordinario n. 276 della Gazzetta ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2011 è stata pubblicata la legge n. 214 del 22 dicembre 2011 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, avente per oggetto "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici; la normativa è stata ulteriormente modificata dalla Legge 24 febbraio 2012 n. 14, di conversione del decreto legge 29 dicembre 2011 n. 216.

Con la presente, acquisito il parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali reso con nota n. 2680 del 22 febbraio 2012, si forniscono le indicazioni per quanto concerne le disposizioni in materia di trattamenti pensionistici e di trattamenti di fine servizio e fine rapporto per gli iscritti alle casse gestite dall'ex INPDAP.

 

2. Equo indennizzo e pensioni privilegiate (articolo 6)

L'articolo in oggetto abroga gli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata, demandando, ove previsto, la competenza in materia di tutela delle infermità dipendenti da causa di servizio all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali (gestita dall'INAIL).

Per esplicita disposizione legislativa, ai fini che qui interessano, il riconoscimento dell'equo indennizzo e della pensione di privilegio continuano ad essere disciplinati dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 201/2011 (6 dicembre 2011) nei confronti del personale appartenente alle Forze Armate (Esercito, Marina e Aeronautica), all'Arma dei Carabinieri, alle Forze di Polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo forestale dello Stato e Polizia Penitenziaria) e militare (Guardia di finanza), al comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico.

La normativa previgen

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