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Circolare INPS 06.03.2012, n. 32

Decreto legislativo n. 119 del 18 luglio 2011. "Attuazione dell'articolo 23 della legge 4 novembre 2010, n. 183, recante delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi". Modifica alla disciplina in materia di congedi e permessi per l'assistenza a disabili in situazione di gravità.

1. Premessa

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27 luglio 2011 è stato pubblicato il Testo del decreto legislativo n. 119 del 18 luglio 2011, "Attuazione dell'art. 23 della legge 4 novembre 2010, n. 183, recante delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi". Il decreto legislativo è entrato in vigore l'11 agosto 2011.

Il suddetto decreto apporta modifiche alla normativa relativa ai congedi ed ai permessi per l'assistenza alle persone in situazione di disabilità grave.

In particolare:

- l'articolo 3 modifica l'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, al fine di chiarire che il diritto al prolungamento del congedo, comunque entro il compimento dell'ottavo anno di vita del bambino, spetta alla madre lavoratrice o, in alternativa, al padre lavoratore, per ogni minore disabile in situazione di gravità per un periodo massimo non superiore a tre anni, comprendente i periodi di cui all'art.32 del d.lgs.151/2001. Inoltre, si prevede che il prolungamento del congedo spetta anche se il bambino è ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati se i sanitari chiedono la presenza del genitore;

- l'art. 4 interviene sull'art. 42, comma 2, del decreto legislativo n. 151/2001 eliminando la condizione che imponeva la fruizione dei permessi "successivamente al compimento del terzo anno di età del bambino con handicap in situazione di gravità". Inoltre il medesimo art. 4, sostituendo il comma 5 dell'art. 42 del decreto legislativo n. 151/2001, ridefinisce la platea dei beneficiari e prevede un ordine di priorità tra gli stessi, in ossequio ai nuovi orientamenti assunti dalla Corte costituzionale in materia di soggetti legittimati a fruire del congedo straordinario.

La novella stabilisce, altresì, che il congedo e i permessi di cui all'art. 33 della legge n. 104/92 non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l'assistenza alla stessa pe

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