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Circolare Ministero dell'Economia e delle Finanze 12.03.2012, n. 9

Assunzione di impegni pluriennali e applicazione dell'articolo 34, comma 4, della legge n. 196 del 2009.

In sede di controllo delle richieste ad assumere impegni pluriennali di spesa a carico del bilancio dello Stato, conseguenti all'approvazione di contratti stipulati per una durata superiore al bilancio triennale di riferimento, sono state segnalate alcune criticità in merito all'applicazione del comma 4 dell'articolo 34 della legge n. 196 del 2009 che regolamenta tali fattispecie.

In particolare, si è fatto riferimento ai contratti ultrannuali riguardanti le spese di funzionamento per i quali, dal punto di vista contabile, i relativi impegni pluriennali devono essere muniti del preventivo visto del competente ufficio di controllo del Ministero dell'economia e delle finanze tenuto a verificare, tra l'altro, il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, secondo cui i contratti - tra i quali assumono particolare rilevanza, per la loro peculiarità gli accordi quadro di Consip S.p.A. ed i contratti di locazione passiva - "... devono avere termini e durata certa e non possono essere stipulati con onere continuativo per lo Stato, se non per ragioni di assoluta convenienza o necessità da indicarsi nel decreto di approvazione del contratto". In particolare, "... Per le spese ordinarie la durata [del contratto] non può oltrepassare i nove anni.".

Al riguardo, da parte di taluni uffici di controllo sono emerse criticità in ordine alla possibilità di registrazione degli impegni per gli anni oltre il triennio, sulla base della previsione del citato articolo 34, comma 4.

In sostanza la problematica attiene all'esatta individuazione della portata applicativa della suddetta norma che dispone testualmente: "Previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze, con salvaguardia della compatibilità con il fabbisogno e l'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche, per le spese correnti possono essere assunti impegni estesi a carico di esercizi successivi, nei limiti delle risorse s

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