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Nota MIUR 07.05.2012, prot. n. 3453

Lavoratori socialmente utili con contratti di collaborazione coordinata e continuativa nelle scuole - Oneri contributivi: quota1/3 a carico del FSOF ex art. 7, commi 1 e 6, D.L.vo 81/2000.

Com'è noto, attesa la particolare posizione occupazionale del personale interessato, ai lavoratori LSU - impegnati in compiti di carattere amministrativo o tecnico presso le scuole con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi del D.L.vo 28 febbraio 2000, n. 81 e della successiva normativa di riferimento - a seguito dell'accordo 10 luglio 2003 con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed i sindacati di categoria, la quota di 1/3 dei contributi INPS, normalmente facente capo ai lavoratori medesimi, è stata posta a carico del Fondo per l'Occupazione nella misura massima, pro capite, di attuali euro 9.296,22.

Tale beneficio, a seguito delle precorse intese con gli Uffici in indirizzo, è stato sostanzialmente riconosciuto a tutt'oggi agli interessati, peraltro in posizione di stabile precarietà, attesa la rispettiva permanenza in servizio nelle scuole da oltre un decennio e con il medesimo trattamento giuridico ed economico iniziale.

Ciò premesso, a seguito di quesiti pervenuti da alcuni Capi d'Istituto firmatari dei contratti con il personale de quo in merito alla permanenza del beneficio in questione, l'Ufficio scrivente - a fronte dell'entità annua pro capite dello stesso che, con l'intervenuto decorso del tempo, potrebbe aver determinato l'esaurimento del plafond inizialmente disponibile - con nota 29 novembre 2011 n. 9849 ha formulato al competente Dicastero apposito quesito al riguardo.

In esito ad esso, il citato Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, Direzione Generale per le politiche attive e passive del lavoro, con nota 27 aprile 2012 n. 40/14786 ha rappresentato espressamente che "l'agevolazione di cui trattasi potrà continuare ad essere riconosciuta, anche per il corrente anno, da parte dell'INPS esclusivamente in tutti i casi in cui non sia stato superato detto limite e, comunque, fino alla concorrenza di euro 9.296,22; ne consegue che nessuna ulteriore agevolazione contributiva potrà esser

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