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Messaggio INPS 15.05.2012, n. 8381

Chiarimenti ed indicazioni operative in materia pensionistica e per i termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio e di fine rapporto per gli iscritti alle casse gestite dall'ex INPDAP a seguito della circolare n. 2/2012 del Dipartimento della Funzione pubblica - Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Premessa

Con la circolare n. 2/2012, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha fornito alcune indicazioni interpretative in relazione agli effetti che la nuova disciplina dei trattamenti pensionistici, introdotta dall'art. 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, produce sul rapporto di lavoro o di impiego dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

Nella citata circolare si specifica che, per i dipendenti che hanno maturato i requisiti per il pensionamento entro la data del 31 dicembre 2011, non è possibile l'applicazione, neppure su opzione, del nuovo regime; pertanto, tali lavoratori dipendenti restano soggetti al regime previgente sia per l'accesso che per la decorrenza del trattamento pensionistico.

Da quanto sopra detto consegue che l'ente datore di lavoro dovrà collocare a riposo quei dipendenti che raggiungono il limite di età previsto dai rispettivi ordinamenti (in genere fissato a 65 anni di età) e che nell'anno 2011 erano già in possesso del requisito pensionistico della massima anzianità contributiva (40 anni) o della "quota" (somma dei requisiti di età e di anzianità contributiva) o comunque dei requisiti previsti per la pensione (es. lavoratrice iscritta alle casse gestite dall'ex Inpdap che al 31.12.2011 abbia 61 anni di età e sia già in possesso del requisito contributivo minimo previsto a quella data per la pensione di vecchiaia).

La circolare indicata in oggetto dopo aver evidenziato che l'art. 24, comma 4, del D.L. n. 201/2011 convertito dalla legge n. 214/2011, ha espressamente confermato, anche dopo l'entrata in vigore della citata legge, la vigenza dei limiti ordinamentali esistenti (che non sono soggetti agli incrementi per l'adeguamento alla speranza di vita) ribadisce il principio generale secondo il quale il datore di lavoro pubblico deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego con il dipendente medesimo qualora risulti raggiunto il limi

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