Decreto legge 12.05.2012, n. 57
Formula iniziale
Entrata in vigore del provvedimento: 14/05/2012
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni tese ad evitare il vuoto normativo scaturente dall'abrogazione della normativa speciale in materia di sicurezza del lavoro nell'ambito dei settori ferroviario, marittimo e portuale prevista dall'articolo 3, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e dall'espressa esclusione dell'applicabilità ai suddetti settori di alcuni titoli del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, come quello sui luoghi di lavoro, prevista dall'articolo 62, comma 2, del citato decreto;
Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di scongiurare il rischio di una sospensione delle attività operative nei settori ferroviario, marittimo e portuale, determinata dall'impossibilità di applicare le disposizioni tecniche previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, incompatibili con gli attuali standard tecnici di esercizio applicati ai citati settori;
Ritenuta, infine, la straordinaria necessità ed urgenza di evitare, nelle more della definizione delle procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi di cui all'articolo 29, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori, i quali entro il 30 giugno 2012 possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi, siano obbligati, a decorrere dal 1° luglio 2012, ad elaborare il documento di valutazione dei rischi secondo le procedure ordinarie;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 maggio 2012;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i
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