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Circolare PCM 31.05.2012, n. 6

Applicazione al DURC delle disposizioni introdotte in materia di certificazione dall'articolo 40, comma 02, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, introdotto dall'articolo 15, legge 12 novembre 2011, n. 183. (G.U. 05.09.2012, n. 207)

1. Applicazione al DURC delle disposizioni introdotte in materia di certificazione dall'art. 40, comma 02, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, introdotto dall'art. 15, l. 12 novembre 2011, n. 183.

Il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, è intervenuto sulla disciplina in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) con l'art. 14, comma 6-bis, stabilendo che "nell'ambito dei lavori pubblici e privati dell'edilizia, le amministrazioni pubbliche acquisiscono d'ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva con le modalità di cui all'articolo 43 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni".

La chiara formulazione normativa esclude dunque che nei pubblici appalti nonché nei lavori privati di edilizia il DURC possa essere consegnato dal privato all'Amministrazione, dovendo necessariamente essere quest'ultima a richiederlo alle Amministrazioni preposte al suo rilascio o, ove previsto, alle Casse Edili.

La norma non ha però fatto venire meno l'attualità del problema, più volte sollevato a questa Amministrazione, dell'applicazione al DURC delle disposizioni introdotte in materia di certificazione dall'art. 15, legge 12 novembre 2011, n. 183, che ha novellato il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, introducendo il comma 02 all'art. 40.

Il privato può infatti richiedere il rilascio del DURC da consegnare poi ad altro privato. Restano infatti ferme, nei rapporti tra privati, le disposizioni dettate dall'art. 90, comma 9, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Nel rilasciare il DURC, gli Istituti previdenziali e le Casse edili devono sempre apporre, a pena di nullità, ai sensi del comma 02 dell'art. 40,dello stesso d.P.R. n. 445 del 2000, la dicitura: «Il presente

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