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Sentenza Corte dei conti 02.07.2012, n. 2

Recupero indebito pensionistico.

Sentenza 2 luglio 2012 n. 2.

Repubblica Italiana

In nome del Popolo Italiano

la Corte dei Conti

a sezioni riunite in sede giurisdizionale

composta dai seguenti magistrati:

omissis

ha emanato la seguente

Sentenza

nel giudizio sulla questione di massima iscritta al n. 348/SR/QM del registro di Segreteria delle Sezioni riunite, deferita dalla Sezione Terza giurisdizionale d'appello con ordinanza n. 6/2012 del 22 febbraio 2012 resa nel giudizio di appello iscritto al n. 32412 del registro di Segreteria della stessa Sezione Terza giurisdizionale d'appello, promosso con ricorso proposto

omissis

Svolgimento del processo

1. Con l'ordinanza in epigrafe, resa nel giudizio di appello (omissis) la Sezione Terza giurisdizionale centrale d'appello ha deferito a queste Sezioni riunite in sede giurisdizionale della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 1, comma 7, del d.l. 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1994, n. 19, come integrato dall'art. 42, comma 2, della legge 18 giugno 2009, n. 69, una questione di massima articolata nei seguenti distinti, ma connessi, quesiti:

"1) se lo spirare del termine regolamentare per l'adozione del provvedimento pensionistico definitivo muti o meno il rapporto fra privato e Amministrazione e privi questa della possibilità di ripetere le somme indebitamente erogate, facendo sorgere in capo al privato un potere oppositivo, avuto riguardo alla buona fede del medesimo, all'apparenza e al lungo decorso del termine;

2) qualora si ritenesse corretto il principio della dovuta ripetibilità delle somme, secondo quanto detto in parte motiva (dell'ordinanza di remissione - ndr), se l'Amministrazione o il giudice sia legittimato, per esigenze solidaristiche, in caso dunque di affermata valenza dell'art. 162 del d.P.R. n. 1092 del 1973 e dell'art. 2033 c.c., a rateizzare con ampia discrezionalità le somme da restituire"

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