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Nota MIUR 16.07.2012, prot. n. 4442

Prime indicazioni circa l'applicazione del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95.

Obbligo di fruizione di ferie, riposi, permessi (art. 5 comma 8)

L'art. 5 comma 8 del decreto legge in oggetto dispone che le ferie, i riposi e i permessi spettanti al personale sono obbligatoriamente fruiti e non danno luogo in alcun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. Detto disposto si applica anche al personale scolastico, sia con contratto a tempo indeterminato che determinato.

Ambiti territoriali scolastici e revisori dei conti (art. 6 comma 20)

L'art. 6 comma 20 prevede innovazioni in materia di ambiti territoriali scolastici e di revisori dei conti, con decorrenza dal 2013.

Pertanto, fermo restando l'attuale vigenza degli incarichi, per tutto il 2012 rimangono invariate le attuali composizioni degli Ambiti territoriali delle istituzioni scolastiche, fatte salve le necessarie modifiche che interverranno a partire dal mese di settembre a seguito del piano di dimensionamento della rete scolastica per l' A.S. 2012/2013.

Supplenze brevi e saltuarie (art. 7 comma 38)

L'art. 7 comma 38 dispone che il pagamento delle spettanze fisse per il personale supplente breve sia effettuato dal Service Personale Tesoro (SPT) del Mef, come peraltro già avviene per gli altri dipendenti.

Considerato che per dare compiuta attuazione al citato comma 38 occorre che il Mef e questo Ministero adeguino i rispettivi sistemi informativi, si informa che codesta scuola dovrà proseguire a gestire direttamente liquidazione e pagamento per gli stipendi dei supplenti brevi, senza modifiche rispetto alla prassi in essere, sino a che non saranno diffuse ulteriori istruzioni circa l'applicazione della norma in esame.

Quindi, sino a che non verranno diffuse ulteriori istruzioni, ogni scuola dovrà continuare ad iscrivere in bilancio gli impegni di spesa corrispondenti ai contratti sottoscritti coi supplenti brevi e a pagare quanto dovuto. Naturalmente anche questa Direzione proseguirà, sino

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