Legge 30.07.2012, n. 128
1. Ferma restando la personalità giuridica dell'ente patrimoniale della Chiesa apostolica in Italia, denominato: «Fondazione Apostolica», riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1989, possono essere riconosciute come persone giuridiche agli effetti civili con decreto del Ministro dell'interno altri enti costituiti nell'ambito della Chiesa apostolica in Italia, aventi sede in Italia, i quali abbiano fine di religione o di culto, solo o congiunto con quelli di istruzione, assistenza e beneficenza.
2. Il riconoscimento della personalità giuridica ad un ente della Chiesa apostolica in Italia è concesso su domanda di chi rappresenta l'ente secondo gli statuti e previa delibera motivata dal Consiglio nazionale della Chiesa apostolica in Italia. Alla domanda deve altresì essere allegato lo statuto dell'ente stesso.
3. Sulla base della documentazione ad essi fornita, i competenti organi statali verificano la rispondenza dell'ente di cui è richiesto il riconoscimento della personalità giuridica al carattere confessionale ed ai fini di cui al comma 1.
4. L'ente non può essere riconosciuto se non è rappresentato giuridicamente e di fatto da un cittadino italiano avente domicilio in Italia.
5. Gli enti della Chiesa apostolica in Italia che hanno la personalità giuridica nell'ordinamento dello Stato assumono la qualifica di enti della Chiesa apostolica in Italia, civilmente riconosciuti.
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