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Legge 30.07.2012, n. 128

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. (G.U. 07.08.2012, n. 183 - S.O. n. 168)

Allegato - Intesa 4 aprile 2007 tra la Repubblica italiana e la Chiesa Apostolica in Italia

Preambolo

La Repubblica italiana e la Chiesa Apostolica in Italia, richiamandosi ai principi di libertà religiosa, sanciti dalla Costituzione e ai diritti di libertà di coscienza e di religione garantiti, dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848, e successive integrazioni e modifiche, e dai Patti internazionali, relativi ai diritti economici, sociali e culturali, e ai diritti civili e politici del 1966, ratificati con legge 25 ottobre 1977, n. 881;

Considerato

che in forza dell'articolo 8, commi secondo e terzo, della Costituzione, le confessioni religiose hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano, e che i loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge, sulla base di intesa, con le relative rappresentanze;

ritenuto che la legislazione sui culti ammessi del 1929 e 1930 non sia idonea a regolare i reciproci rapporti;

riconosciuta l'opportunità di addivenire a tale intesa;

Convengono

che la legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, della presente intesa, sostituisce ad ogni effetto, nei confronti delle chiese rappresentate dalla Chiesa Apostolica in Italia, la citata legislazione sui culti ammessi.

Nell'addivenire alla presente intesa, la Repubblica italiana prende atto che:

la Chiesa Apostolica in Italia, convinta che la fede non necessita di tutela penale diretta, riafferma il principio che la tutela penale in materia religiosa deve essere attuata solamente attraverso la protezione dell'esercizio dei diritti di libertà, riconosciuti e garantiti dalla Costituzione, e non mediante la tutela specifi

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