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Legge 30.07.2012, n. 126

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. (G.U. 07.08.2012, n. 183 - S.O. n. 168)

Art. 4 - Assistenza spirituale ai militari

1. I militari ortodossi, appartenenti a parrocchie dell'Arcidiocesi, hanno diritto di partecipare, nei giorni e nelle ore fissate, nel rispetto delle esigenze di servizio, alle attività religiose ed ecclesiastiche ortodosse che si svolgono nelle località dove si trovano per ragioni del loro servizio militare.

2. Qualora non esistano chiese dell'Arcidiocesi nel luogo ove prestano il servizio, i militari ortodossi appartenenti all'Arcidiocesi possono comunque ottenere, nel rispetto di particolari esigenze di servizio, il permesso di frequentare la chiesa ortodossa più vicina nell'ambito provinciale o regionale, previa dichiarazione del sacerdote della parrocchia dell'Arcidiocesi competente per territorio.

3. In caso di decesso in servizio di militari ortodossi appartenenti all'Arcidiocesi, il comando militare competente adotta, d'intesa con i familiari del defunto, le misure necessarie ad assicurare che le esequie siano celebrate dai ministri di culto dell'Arcidiocesi.

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