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Legge 30.07.2012, n. 126

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. (G.U. 07.08.2012, n. 183 - S.O. n. 168)

Art. 26 - Ulteriori intese

1. Le parti sottopongono a nuovo esame il contenuto dell'allegata intesa al termine del decimo anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Ove, prima del termine di cui al comma 1 una delle parti ravvisasse l'opportunità di apportare modifiche al testo dell'allegata intesa, le parti tornano a convocarsi a tale fine. Alle modifiche si procede con la stipulazione di una nuova intesa e con la conseguente presentazione al Parlamento di apposito disegno di legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

3. In occasione della presentazione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgano rapporti dell'Arcidiocesi con lo Stato, sono promosse previamente, in conformità all'articolo 8 della Costituzione, le intese del caso.

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