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Legge 30.07.2012, n. 126

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. (G.U. 07.08.2012, n. 183 - S.O. n. 168)

Art. 20 - Deduzione agli effetti IRPEF

1. La Repubblica prende atto che l'Arcidiocesi si sostiene finanziariamente mediante offerte volontarie.

2. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di euro 1.032,91, a favore dell'Arcidiocesi, degli enti da essa controllati e delle comunità locali, per i fini di culto, istruzione, assistenza e beneficenza.

3. Le modalità per la deduzione di cui al comma 2 sono determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo con l'Arcidiocesi.

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