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Legge 30.07.2012, n. 126

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. (G.U. 07.08.2012, n. 183 - S.O. n. 168)

Art. 14 - Riconoscimento di enti ortodossi

1. Ferma restando la personalità giuridica dell'Arcidiocesi, riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1998, e degli altri enti ortodossi forniti di personalità giuridica (Comunità dei Greci Ortodossi in Venezia, decreto luogotenenziale 10 maggio 1917, n. 850; Chiesa e Confraternita dei SS. Pietro e Paolo dei Nazionali Greci di Napoli, legge 13 luglio 1877, n. 3942, serie 2; Comunità Greco-Orientale di Trieste, decreti del Governo austriaco del 17 marzo 1784 e del 28 novembre 1888), possono essere riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili, con decreto del Ministro dell'interno, altri enti, quali diocesi, decanati o vicariati, comunità, parrocchie, monasteri e confraternite, costituiti nell'ambito dell'Arcidiocesi, aventi sede in Italia, i quali abbiano fine di religione o di culto, solo o congiunto con quelli d'istruzione, assistenza e beneficenza.

2. Il riconoscimento della personalità giuridica ad un ente ortodosso è concesso su domanda di chi rappresenta l'ente secondo gli statuti e previa delibera motivata dall'Arcidiocesi. Alla domanda deve essere, altresì, allegato lo statuto dell'ente stesso.

3. Sulla base della documentazione ad essi fornita, i competenti organi statali verificano la rispondenza dell'ente, di cui è richiesto il riconoscimento della personalità giuridica, al carattere confessionale e ai fini di cui al comma 1.

4. L'ente non può essere riconosciuto se non è rappresentato giuridicamente e di fatto da un cittadino italiano o di un paese dell'Unione europea avente domicilio in Italia.

5. Gli enti ecclesiastici dell'Arcidiocesi, che hanno la personalità giuridica nell'ordinamento dello Stato, assumono la qualifica di enti ecclesiastici appa

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