Legge 30.07.2012, n. 126
Allegato - Intesa 4 aprile 2007 tra la Repubblica italiana e la Sacra Arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale
Preambolo
La Repubblica italiana e la Sacra Arcidiocesi Ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale (di seguito denominata Arcidiocesi),
Considerato
che la Repubblica italiana riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali, ove si svolge la sua personalità;
che in forza della Costituzione tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge senza distinzione di religione e che è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli;
che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza, impediscono il pieno sviluppo della persona umana;
che la libertà di coscienza contribuisce, con le altre, a tale sviluppo;
che la Costituzione garantisce le libertà di riunione, di associazione, di libera professione della propria fede religiosa e di libera manifestazione del pensiero;
che la Costituzione garantisce, inoltre, l'uguale libertà di tutte le confessioni religiose davanti alla legge;
che l'Arcidiocesi dichiara che i propri fedeli sono chiamati a vivere l'esperienza religiosa in una dimensione comunitaria ed a partecipare alla diffusione del messaggio evangelico;
che, in forza dell'articolo 8, commi secondo e terzo della Costituzione, le confessioni religiose hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico dello Stato, e che i loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di un'intesa con le relative rappresentanze;
che l'Arcidiocesi, fondata dal Patriarcato Ecumenico di Costantinopoli, quale erede storica delle antiche metropolie istituite dal medesimo Patriarcato Ecumenico nella Penisola italiana fin dal primo millennio è organiz
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