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D.P.C.M. 20.07.2012, n. 168

Regolamento recante l'organizzazione dell'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, la sede e la gestione delle spese, a norma dell'articolo 5, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 112. (G.U. 29.09.2012, n. 228)

Capo II - Gestione finanziaria, amministrativa e contabile

Art. 30 - Consegnatario

1. L'incarico di consegnatario è conferito dal coordinatore dell'Ufficio ad un dipendente in possesso di adeguata professionalità in campo amministrativo e contabile per un periodo massimo di un triennio ed è rinnovabile una sola volta.

2. Il consegnatario tiene le scritture di cui all'articolo 27, comma 2, ed è soggetto al controllo di rendicontazione; provvede, sulla base delle direttive impartite dal coordinatore dell'Ufficio, a svolgere la propria attività secondo quanto disposto dall'articolo 36, commi 4 e 5, e dall'articolo 39 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 novembre 2010.

3. L'incarico di consegnatario è cumulabile con quello di cassiere economo.

4. Alla chiusura dell'esercizio finanziario la regolarità dei registri contabili tenuti dal consegnatario è certificata dal coordinatore dell'Ufficio.

5. Delle variazioni intervenute nella consistenza dei beni mobili è data evidenza in apposita scheda riepilogativa sottoscritta dal consegnatario e dal coordinatore dell'Ufficio.

6. Con delibera del Coordinatore dell'ufficio possono essere disciplinate ulteriori modalità di iscrizione e cancellazione dagli inventari, di classificazione e di gestione dei beni mobili. nonché le modalità del controllo di cui al comma 2. 19

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Comma così modificat

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