IperTesto Unico IperTesto Unico

Messaggio Ministero dell'Economia e delle Finanze 24.07.2012, n. 113

Applicazione art. 5, comma 8, del D.L. n. 95/2012. Corresponsione ferie non godute al personale della scuola.

Il MIUR con circolare del 16 luglio 2012, nell'impartire prime indicazioni circa l'applicazione del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, in riferimento all'art. 5 comma 8 che dispone che le ferie, i riposi e i permessi spettanti al personale sono obbligatoriamente fruiti e non danno luogo in alcun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi, ha chiarito che detto disposto si applica anche al personale scolastico, sia con contratto a tempo indeterminato che determinato.

Considerato anche il parere della Ragioneria Generale dello Stato IGB, IGF e IGOP, si informa che è sospeso il pagamento del compenso per ferie non ancora fruite al personale della scuola con contratto a tempo determinato e indeterminato, in attesa della conversione in legge del decreto legge 95/2012.

 

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.